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Produttività

Verbale Accordo Premio di Risultato - Orario Lavoro Postel

07 APRILE 2005

Verbale Accordo Premio di Risultato - Orario Lavoro Postel

VERBALE DI ACCORDO

 

 

In data 07 Aprile 2005 si sono incontrati

 

Gruppo POSTEL

Segreterie Nazionali di: SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, UGL Comunicazione, FAILP-CISAL

 I coordinatori sindacali Gruppo Postel  di SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, UGL Comunicazione

 

PREMESSO CHE

 

Il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane 11.7.2003 ha  regolato le modalità per la contrattazione di secondo livello, definendo il Premio di Produttività per il periodo 1.1.2004-31.12.2007 in conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993;

la determinazione del Premio di Risultato sarà effettuata con riferimento ai risultati conseguiti dalle aziende del Gruppo Postel aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati  legati all’andamento economico delle Società del Gruppo e considerato che tali risultati sono determinati anche dai regimi di orario in precedenza concordati tra le Parti.

La disciplina del Premio di Risultato e dell’orario di lavoro è coerente con quanto stabilito dall’art. 2 CCNL per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A.

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

La presente intesa definisce i regimi di orario e il Premio di Risultato per il periodo 1 Gennaio 2004-31 Dicembre 2007 per le aziende del Gruppo Postel, ad oggi Postel S.p.A., PostelPrint S.p.A.,  Docutel S.p.A e Docugest S.p.A. (relativamente ai dipendenti ai quali si applica il CCNL Poste Italiane S.p.A.);

Con la definizione delle suddette materie nel presente accordo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Relazioni Industriali del Gruppo POSTEL datato 04.11.2004, si intende affrontato il secondo livello di contrattazione  di cui ai Protocolli sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93 e del 22.12.98 e di cui all’Art.2 Lettera B) del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane. 

1.    ORARIO DI LAVORO

 

In tema di orario di lavoro, le Parti convengono sulla necessità di confermare, considerati gli scenari di mercato ed in coerenza con le specificità proprie delle Aziende del Gruppo POSTEL, tutto quanto previsto al Punto 1. ORARIO DI LAVORO dall’Accordo 18.1.2000.

 

Per il personale assunto successivamente alla data del 11 Luglio 2003, sotto la voce “Maggiore Orario di Lavoro” vengono retribuite 128 ore ordinarie per i lavoratori il cui orario è distribuito su 6 giorni e 132,80 per quelli il cui orario è distribuito su 5 giorni, anziché rispettivamente 152 e 159,20 ore; nella Tabella 1 vengono definiti inoltre gli incrementi delle ore retribuite sotto la voce “Maggiore Orario di Lavoro” per il personale assunto successivamente alla data del 11 Luglio 2003 in considerazione di quanto previsto al Punto II dell’art.35 del vigente CCNL Poste Italiane.

 

A partire dal 1° Aprile 2005, per tutto il personale normalista, inserito nelle categorie B, C, D, E, F, l’intervallo mensa avrà decorrenza dal momento dell’effettiva timbratura che potrà avvenire tra le ore 12.00 e le ore 13.30, fermo restando le regole in uso relativamente alla durata dell’intervallo mensa stesso. 

 

Trascorso un congruo periodo dalla firma del presente accordo, le Parti analizzando gli andamenti produttivi delle Aziende del Gruppo POSTEL e il contesto competitivo, verificheranno se sussistono le condizioni per ridefinire quanto previsto  in materia di orario di lavoro dall’Accordo 18.1.2000. 

 

2.    ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO NEI CENTRI DI STAMPA

 

L’Azienda ha manifestato la necessità di utilizzare a livello ottimale gli impianti produttivi del Gruppo, per far fronte alle fluttuazioni dei carichi di lavoro e rispondere puntualmente alle esigenze della clientela, razionalizzando il ricorso al lavoro straordinario. A tal fine le Parti si impegnano a verificare in sede aziendale il ricorso al lavoro straordinario in funzione dei carichi di lavoro consuntivati e previsti, fornendo i dati disaggregati per Unità Produttiva in conformità a quanto previsto dall’art.30 co.7 del vigente CCNL di Poste Italiane S.p.A.

 

Nei Centri di Stampa di Genova, Bologna, Venezia, Bari e Napoli, ferma restando la media settimanale dell’orario di servizio di 40 ore, secondo quanto previsto al punto 1 del presente Accordo, il calcolo delle prestazioni verrà effettuato su base plurisettimanale prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi.

 

L’articolazione dell’orario prevede, in alcune settimane, il superamento dell’orario di 40 ore a fronte di equivalenti riduzioni in altre.

Pertanto le prestazioni lavorative effettuate entro i limiti dell’orario programmato secondo l’articolazione degli orari prevista, saranno considerate a regime ordinario, mentre è considerata lavoro straordinario l’eventuale prestazione di attività lavorativa effettuata oltre l’orario previsto in quella settimana. Viceversa le eventuali differenze negative, dovute a cambi di turno, saranno oggetto di un riequilibrio entro il periodo di riferimento.

 

Nella Tabella 2 sono individuate, per ognuno dei Centri interessati dall’orario di lavoro su base plurisettimanale, i cicli di prestazioni e la loro distribuzione nell’anno solare per l’anno 2005. Per gli anni successivi tale distribuzione sarà oggetto di verifica tra le Parti.

 

Nel caso in cui per far fronte ad impreviste e diverse fluttuazioni dei carichi di lavoro sia necessario modificare su tutti o su alcuni dei Centri Stampa di cui in Tabella 2 l’articolazione di una o più settimane di lavoro rispetto al calendario previsto in Tabella 2, l’Azienda consulterà   le RSU interessate con un anticipo di almeno 15 giorni; in caso contrario la modifica dovrà essere concordata.

 

Il terzo turno viene effettuato tutto l’anno nei Centri Stampa di Melzo, di Pomezia  di Genova e di Bologna, mentre negli altri Centri e in Docutel viene effettuato in base ai flussi di lavoro; PostelPrint e Docutel  si impegnano a consegnare alle OO.SS. e alle RSU, su base trimestrale e aggiornato mensilmente, il piano di lavoro con l’indicazione del numero dei turni di lavoro su ogni linea produttiva per ciascuna settimana. In caso di improvvise esigenze produttive si darà luogo ad una verifica con le RSU.

 

In considerazione della lavorazione in regime PEIE della commessa Enel e dell’andamento programmato dei flussi di lavoro Mass Printing, per il periodo 01.04.2005 – 01.04.2006 sarà inserito, in via sperimentale, su alcune linee di lavorazione un turno di lavoro ordinario fino al massimo di 34 domeniche nello stabilimento di Melzo, di 28 nello stabilimento di Pomezia e 26 presso gli altri Stabilimenti/Centri di Stampa, incluso Docutel, (ad eccezione del Centro Stampa di Bologna:16 domeniche); il personale impegnato di domenica godrà del riposo festivo preferibilmente nella giornata di sabato.

 

Nella Tabella 3 è fornita una previsione annuale per il lavoro domenicale ordinario  delle settimane per ogni Stabilimento/Centro di Stampa e del numero delle linee impegnate. Trimestralmente, contestuale alla comunicazione relativa alla pianificazione turni, l’Azienda si impegna a fornire alla RSU la previsione aggiornata delle settimane comprendenti la domenica lavorativa e del numero delle linee impegnate. Il turno di lavoro sarà identificato come un terzo turno con inizio definito (comunque entro le ore 22.00) a livello delle singole Unità Produttive.  Nel suddetto periodo di riferimento le Parti si danno atto che a ciascun operatore non verranno fatte lavorare un numero di domeniche ordinarie superiore a 4. Nei Centri di Stampa in cui l’attuale orario prevede già , nelle settimane a 44 ore, il turno notturno del sabato spostato alla domenica, sarà ripristinato, nelle settimane in cui si applica la turnazione aggiuntiva, il turno notturno del sabato.    

  

La rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale, fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge, comprese quelli previsti in materia di lavoro notturno.

Al fine di favorire la completa rotazione del personale turnista, l’Azienda conferma la volontà a favorire, mediante idonei percorsi formativi, la fungibilità di detto personale su tutti i tipi di lavorazioni effettuati nei Centri di Stampa/ Stabilimenti.

 

Il trattamento per il lavoro ordinario domenicale è quello previsto dall’art. 30 comma 9 del vigente CCNL Poste Italiane.

 

Entro 30 giorni dal termine del periodo 01.04.2005 – 01.04.2006 le Parti si incontreranno per verificare l’andamento del ricorso alle domeniche ordinarie; in tale verifica si procederà anche a valutare l’andamento dei carichi di lavoro ed il loro impatto sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali.

 

A livello di Stabilimento/Centro di Stampa viene definita d’intesa con le RSU l’articolazione dell’orario di lavoro,  in applicazione e secondo quanto previsto nel presente articolo.

 

Presso ogni Stabilimento/Centro di Stampa sarà predisposto entro il mese di Gennaio di ciascun anno  il piano ferie secondo quanto previsto dal punto 6 dell’art. 35 del vigente CCNL Poste Italiane Sp.A.

 

In caso di utilizzo di ferie, festività abolite e PIR, verranno conteggiate le ore e i minuti effettivamente fruiti rispetto all’orario di lavoro previsto per quella giornata.

 

Eventuali ritardi individuali nei limiti di 10 minuti giornalieri e comunque nel limite massimo di 60 minuti/mese per il personale addetto a turni, vengono recuperati a fine turno; negli altri casi l’eventuale ritardo darà luogo, oltre al recupero a fine turno, a contestazione, salvo giustificazione, da parte dell’Azienda.

 

In applicazione delle vigenti normative il lavoratore beneficia durante il turno di lavoro di durata superiore a 6 ore di un intervallo (anche per scopo di refezione) di durata minima 10 minuti per turno.

 

In applicazione a quanto previsto dall’art.28 comma 9 del vigente CCNL Poste Italiane, le Parti concordano, al fine di ottimizzare e rendere più agevoli le turnazioni, che le ore di riposo minime tra due turni di lavoro siano 9 anziché 11, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell’arco del mese.  

 

3.      PREMIO DI RISULTATO 

 

La peculiarità del mercato di riferimento e le esigenze dei clienti richiedono all’Azienda non solo capacità di innovazione offrendo una gamma più vasta di prodotti e di applicazioni, ma anche capacità organizzative e gestionali tali da consentire al proprio sistema tempestività di risposta alle richieste del mercato e flessibilità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, produttività e redditività.

 

In questo contesto l’Azienda per perseguire una elevata competitività intende coinvolgere le proprie risorse umane negli obiettivi aziendali, investire in modo mirato sulla loro valorizzazione, conseguire modalità gestionali che consentano il raggiungimento dei risultati economici aziendali e favorire l’incremento dei livelli occupazionali.

 

Ciò premesso, le Parti concordano di realizzare,  uno strumento coerente con le finalità indicate nei Protocolli sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93 e del 22.12.98.

 

Viene pertanto istituito un Premio di Risultato (PdR) correlato ai risultati annuali relativi all’andamento economico e produttivo dell’Azienda.

 

Tale Premio sarà erogato solo qualora vengano realizzati gli obiettivi minimi prefissati.

 

Gli importi del Premio saranno variabili in funzione del livello degli obiettivi raggiunti, nonché differenziati in base a fasce retributive. 

 

Indicatori

 

Per i dipendenti delle aziende del Gruppo Postel, con esclusione di quelli degli Stabilimenti/ Centri di Stampa e di quelli del Centro di Videocodifica Remota di Palermo, i risultati per ciascuna Società del Gruppo vengono misurati, per ciascuno degli anni di validità del presente Accordo, attraverso l’utilizzo del seguente “INDICATORE DI REDDITIVITA": 

 

  Risultato operativo

                                                         -----------------------------      (in %)

Ricavi

 

Per i dipendenti impegnati presso gli Stabilimenti/Centri Stampa,  l’80% del Premio viene calcolato, per ciascuno degli anni di validità del presente Accordo, attraverso l’utilizzo di un “INDICATORE DI PRODUTTIVITA’” (resa attesa per Centro di Stampa) che misura l’apporto   produttivo e la qualità del lavoro svolto; il restante 20% viene calcolato mediante l’indicatore di redditività.

 

In Tabella 4 sono esplicitate le definizioni delle voci componenti l’indicatore di redditività; la Tabella 5 definisce le formule attraverso le quali viene misurato l’Indicatore di Produttività con decorrenza 01.01.2005.

 

Le Parti concordano che  per tutti i dipendenti addetti a turni avvicendati dei Centri di Stampa che applicano l’orario multiperiodale, si aggiunga un ulteriore elemento del Premio di Risultato, definito Elemento di Produttività, di Euro 7 lordi per ogni giorno di effettiva presenza nelle settimane previste con 44 ore di lavoro. Tale elemento sarà erogato con la retribuzione del mese successivo.

 

Tale elemento della retribuzione è comprensivo dell’incidenza sugli istituti di legge e di contratto (ivi compresi quelli a liquidazione indiretta e differita) ed esclusi dal computo del TFR e non concorre a formare la retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo con o senza riposo compensativo.

 

Inoltre, per i dipendenti degli Stabilimenti/Centri di Stampa addetti a turni avvicendati, le Parti concordano di inserire nel Premio di Risultato un ulteriore elemento, definito Elemento di Qualità; in Tabella 5 sono esplicitate le definizioni delle voci componenti l’Elemento di Qualità per ogni Stabilimento/Centro di Stampa del Gruppo Postel.

 

Il raggiungimento dell’obiettivo dell’Elemento di Qualità comporta l’erogazione di un Premio  di € 200 lordi  per gli Stabilimenti di Pomezia e Melzo e  di € 150 lordi  per gli altri Centri di Stampa.

 

Per i dipendenti del Centro di Videocodifica Remota di Palermo, l’80% del Premio viene calcolato attraverso l’utilizzo dello specifico indicatore di produttività di cui al Verbale di accordo 30.7.2003; il restante 20% viene calcolato mediante l’indicatore di redditività. 

 

Determinazione ed articolazione del Premio di Risultato

 

Vengono definiti per ciascun anno di validità del presente Accordo, 4 livelli di risultato corrispondenti ad obiettivi assegnati agli indicatori di redditività e produttività aziendali.

 

1° Livello    Risultato Insufficiente

2° Livello    Risultato Sufficiente

3° Livello    Risultato Buono

4° Livello    Risultato Ottimo

 

L’erogazione del Premio avviene a condizione che venga raggiunto, nell’esercizio di riferimento, l’obiettivo corrispondente al Livello di Risultato Sufficiente e comunque un risultato economico positivo.

 

A ciascun Livello di Risultato viene attribuito un diverso valore del Premio, secondo quanto indicato nella Tabella 6.

 

In Tabella 6, la quantità di erogazione è dettagliata per i primi due anni (2004-2005) di vigenza del Premio di Risultato in funzione dell’appartenenza ad una delle seguenti fasce:

 

- Fascia A    Quadri A1

- Fascia B    Quadri A2

- Fascia C    Livelli B, C, D, E, F           

 

Nel caso di passaggio alla fascia superiore nel corso dell’anno, il Premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascuna fascia

 

Assegnazione degli obiettivi

 

Con cadenza annuale, e comunque non appena disponibili i dati consuntivi degli indicatori di redditività e produttività dell’esercizio precedente, l’Azienda si incontrerà con le OO.SS. per comunicare per ciascuna Società del Gruppo i risultati raggiunti e per definire gli obiettivi per l’anno in corso.

In tale occasione verranno forniti gli elementi utili per garantire ampia visibilità e comprensione dei risultati raggiunti e per la formulazione dei nuovi obiettivi.

 

Le Parti convengono di incontrarsi nel mese di Settembre di ogni anno per una prima verifica dell’andamento degli indicatori. 

 

Beneficiari del Premio di Risultato

 

Beneficiari del Premio di Risultato sono tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo Postel assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro e di apprendistato  in forza al 31 Dicembre dell’anno di riferimento del Premio; tali beneficiari così determinati matureranno tanti dodicesimi di Premio quanti saranno i mesi lavorati nel corso del periodo di riferimento.

 

Si considera mese lavorato la frazione di mese superiore alle 80 ore ordinarie (riproporzionate per i lavoratori c