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80 euro, a maggio parte il bonus per i lavoratori con reddito da 8.000 a 26.000 euro

15 MAGGIO 2014

Il Decreto n. 66 del 24 aprile 2014 dispone l'erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 24 mila euro.
Il credito decresce fino a zero per i lavoratori con reddito compreso tra 24 mila e 26 mila euro.
Il bonus spetta anche ai lavoratori senza sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici o chi termina il rapposto di lavoro prima del mese di maggio, potranno recuperarlo nella dichiarazione dei redditi del 2015 (redditi 2014).

In particolare, la norma prevede che, per il solo periodo d'imposta 2014, venga riconosciuto un credito (che non concorre alla formazione del reddito) ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Detto credito è pari a:
- 640 euro, se il reddito lordo complessivo non è superiore a 24 mila euro;
- 640 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26 mila euro diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2 mila euro (formula disponibile nella relazione tecnica alla norma), se il reddito lordo è compreso tra 24 mila e 26 mila euro.
Il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno: ne consegue che, poiché il bonus si riferisce all'intero periodo d'imposta 2014 e va dunque suddiviso nell'arco di 12 mesi di lavoro (pur essendo nella specie suddiviso in 8 mensilità in quanto corrisposto a partire dalla busta paga di maggio), laddove il rapporto di lavoro nell'anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il bonus andrà corrisposto in misura proporzionale.

Modalità di erogazione e certificazione del bonus
Il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta, che lo ripartiranno fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto a partire dal primo periodo di paga utile, e verrà attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.
Per l'erogazione, i sostituti utilizzeranno l'ammontare delle ritenute disponibili per ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo, in relazione ai quali - limitatamente a quanto necessario per l'erogazione del bonus - non procederanno al versamento della quota.
L`importo effettivamente erogato verrà indicato dal sostituto d`imposta nel CUD.

Attenzione, se si percepisce il bonus senza averne i requisiti - nel caso in cui si superino i 26.000 euro perché si percepiscono altri redditi oltre a quelli per cui il sostituto effettua il calcolo e l'erogazione del bonus - bisogna comunicarlo al sostituto che provvederà a recuperare quanto corrisposto nelle successive buste paga o con il conguaglio a fine anno. Eventuali crediti non spettanti andranno comunque restituiti nella dichiarazione dei redditi 2015.

(a cura del CAF CISL)