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Verbale Accordo Permessi Sindacali Postel

07 APRILE 2007

Verbale Accordo Permessi Sindacali Postel

ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI EX ART. 30 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N° 300 PER I DIRIGENTI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI.

 

In data 07 Aprile 2005  si sono incontrati in Roma:

GRUPPO POSTEL

Slp-Cisl,  Slc-cgil, Uil-post, Ugl Comunicazione, Failp-Cisal 

ART. 1

I lavoratori dipendenti dalle aziende del Gruppo Postel che, nell’ambito delle organizzazioni sindacali di cui in premessa, rivestono, in conformità alle comunicazioni effettuate dalle organizzazioni stesse ai sensi dell’Art. 6 che segue, cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali delle organizzazioni medesime, hanno diritto di fruire, per l’espletamento del loro mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni dei propri organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

Tali permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale, che si determina, per ciascuna di dette organizzazioni, in ragione del numero medio dei lavoratori che risultino iscritti alle organizzazioni medesime nel periodo dall’1 gennaio al 30 novembre dell’anno precedente quello di competenza secondo la seguente tabella:

a)   fino a 25 iscritti vengono riconosciute 100 ore di permesso;

b)   da 26 a 50 iscritti, vengono riconosciute ulteriori 100 ore in aggiunta a quelle di cui alla precedente lettera a);

c)   da 51 a 150 iscritti, vengono riconosciute 7 ore per ogni iscritto, in aggiunta a quelle previste alle lettere che precedono, calcolate sul numero degli iscritti eccedente i 50;

d)   da 151 a 250 iscritti, vengono riconosciute 3 ore per ogni iscritto, in aggiunta a quelle previste alle lettere che precedono, calcolate sul numero degli iscritti eccedente i 150.

e)   oltre 250 iscritti, viene riconosciuta 1 ora per ogni iscritto, in aggiunta a quelle previste alle lettere che precedono, calcolata sul numero degli iscritti eccedente i 250. 

Ai fini di quanto previsto dal presente Articolo, il numero dei lavoratori da considerarsi iscritti a ciascuna delle organizzazioni destinatarie del presente accordo, si determina sulla base del numero medio delle deleghe per l’esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate all’Azienda in favore di ciascuna organizzazione nel periodo dall’1 gennaio al 30 novembre.

Le deleghe rilasciate dai lavoratori ad orario inferiore a quello intero, vengono computate in proporzione al minore orario dagli stessi prestato rispetto a quello dei lavoratori con pari qualifica ad orario intero.

L’azienda comunicherà trimestralmente (per il 4° trimestre entro il 20 dicembre) alla Segreteria Nazionale di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del presente accordo,l’elenco nominativo delle deleghe degli iscritti alla organizzazione sindacale medesima secondo le modalità di cui al presente articolo.

In relazione a quanto sopra, ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti, sulla base delle deleghe depositate per l’esazione dei contributi.

I permessi retribuiti di cui al comma 1, riguardano qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa, ivi compresa la partecipazione alla contrattazione nazionale, comunque derivante dall’espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitata nell’ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza elettiva o di nomina di rappresentanti dei lavoratori in quanto tali, salvo quanto diversamente esplicitamente definito in appositi accordi. 

NORMA TRANSITORIA

Per il primo anno di applicazione del presente accordo, la data di rilevazione del numero di iscritti di cui all’Art. 1, 2° comma, del presente accordo, risulta individuata in quella del 28 febbraio 2005; l’applicazione dell’accordo decorre dall’1.5.2005: pertanto, i permessi spettanti per ciascuna organizzazione sindacale sulla base della tabella di cui all’Art. 1, 2° comma, per l’anno 2005 sarà riproporzionata ai due terzi. 

ART. 2

Il lavoratore che riveste una delle cariche di cui all’Art. 1 che precede, che intende fruire di permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla unità di appartenenza e alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel con un preavviso, di norma, di almeno una giornata lavorativa. La durata del permesso effettivamente utilizzato sarà rilevata mediante il sistema aziendale di rilevazione delle presenze. Detta comunicazione dovrà recare la firma di un componente l’organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura di appartenenza o dalla Segreteria Nazionale.

La durata del permesso non può essere inferiore a 1 ora; le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.

Qualora i permessi di cui al presente accordo siano richiesti per un orario d’inizio dell’assenza situato entro l’ora dell’inizio dell’orario di lavoro dell’interessato (antimeridiano o pomeridiano), ovvero abbiano termine entro l’ora prima della fine dell’orario di lavoro dell’interessato medesimo (antimeridiano o pomeridiano), agli effetti della durata del permesso si farà riferimento, rispettivamente, all’inizio e al termine dell’orario giornaliero di lavoro (antimeridiano o pomeridiano).

I permessi eventualmente non utilizzati nel corso dell’anno di pertinenza non possono essere utilizzati negli anni successivi.

In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a svolgere, su segnalazione dell’Azienda, gli opportuni interventi nell’ipotesi che si verifichino situazione anomale. 

ART. 3

Ai lavoratori che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente accordo, compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il trattamento economico secondo i criteri previsti dal vigente CCNL. 

ART. 4

Nel caso in cui, per effetto di fusione di due o più organizzazioni di cui in premessa, si dia luogo ad una nuova organizzazione, la medesima si considera destinataria dell’accordo stesso in sostituzione delle organizzazioni preesistenti.

Ai fini della determinazione del monte ore di permessi da attribuire ai lavoratori che rivestono, nell’ambito della nuova organizzazione, le cariche di cui al 1° comma dell’Art. 1, si applicano le norme di cui al precitato Art. 1 del presente accordo. 

ART. 5

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di aspettativa dalla L. 300/70, ai lavoratori che rivestono una delle cariche di cui all’Art. 1, 1° comma che precede, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.

La relativa richiesta va rivolta all’unità di appartenenza e alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, per il tramite del competente organo esecutivo statutariamente previsto a livello nazionale, regionale o provinciale della organizzazione sindacale di appartenenza, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa.

ART. 6

Ai fini di quanto previsto dal presente accordo, nel mese di dicembre dell’anno precedente quello di pertinenza, la Segreteria Nazionale di ciascuna organizzazione sindacale di cui in premessa, trasmette formalmente alla Direzione Risorse Umane dell’Azienda, l’elenco completo dei nominativi dei dipendenti che rivestono le cariche di cui all’Art. 1 del presente accordo.

Eventuali successive variazioni debbono essere segnalate a mezzo fax, a cura dell’organo esecutivo statutariamente previsto a livello nazionale, regionale o provinciale  dell’organizzazione sindacale di appartenenza, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel. Dette segnalazioni esplicano i loro effetti solo a far tempo dal giorno successivo alla data di ricevimento.

NORMA TRANSITORIA

Per l’anno 2005 l’elenco di cui al comma 1 del presente Art. 6 sarà trasmesso dalla Segreteria Nazionale di ciascuna organizzazione sindacale di cui in premessa entro il 30.4.2005. 

ART. 7

Il lavoratore indicato nell’Art. 1, 1° comma, del presente accordo, può, a richiesta, essere collocato in aspettativa non retribuita anche per tutta la durata del mandato, ai sensi ed agli effetti dell’art. 31 della L. 20 maggio 1970 n. 300. 

ART. 8

Il presente accordo sostituisce integralmente, a far tempo dal 1° maggio 2005, quanto contenuto in preesistenti accordi, previsioni o usi anche aziendali per le materie disciplinate nel presente atto.

Detto accordo scadrà il 31 dicembre 2005 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza. 

ART. 9

Ove emergano divergenze interpretative in ordine alle norme del presente accordo, la questione formerà oggetto di esame fra la Segreteria Nazionale dell’organizzazione sindacale interessata e la Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel. 

GRUPPO POSTEL  

Slp-Cisl   Slc-cgil   Uil-post      Ugl Comunicazione   Failp-CISAL