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Previdenza e pensioni

ESODATI - Decreto Ministeriale: istruzioni per l'uso e modulistica

19 SETTEMBRE 2012

Come è noto sulla gazzetta ufficiale del 24 luglio 2012 nr. 171 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  1 giugno 2012  il quale disciplina le modalità di attuazione delle deroghe pensionistiche previste dall’articolo 24 comma 14 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modifiche per un massimo di 65.000 interessati.

Per i 65.000 beneficiari delle vecchie norme pensionistiche l’articolo 4 del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede che 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 21 novembre 2012, i lavoratori con accordo di esodo incentivato, i prosecutori volontari, i lavoratori con congedo straordinario per assistenza del figlio disabile e i lavoratori del pubblico impiego con accordo di esonero con le caratteristiche individuate dalle norme di legge e dallo stesso decreto ministeriale devono presentare istanza di accesso ai benefici alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

Nel decreto sulla spending review è stato inserito un capitolo dedicato ai lavoratori “esodati”. Ai 65000 mila lavoratori individuati dal decreto del 1 giugno 2012 ne vengono aggiunti altri 55000.

Il ministero del lavoro  ha emanato la circolare nr. 19 del 31 luglio 2012 che contiene le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro con i modelli di istanze da presentare dai lavoratori interessati.

Il caso che riguarda i postelegrafonici è la lettera “g” comma 1) dell’articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012:

g)  lavoratori  di  cui  all'articolo   6,   comma   2-ter,   del decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   2l6,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  risoluzione  del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione  di  accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;

Sono state istituite presso le direzioni Territoriali del Lavoro apposite commisisoni con il compito di esaminare le istanze pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o diniego.

I soggetti destinatari del provvedimento di rigetto potranno, nel termine di 30 giorni, ricorrere in via amministrativa ai competenti organi di giustizia amministrativa.

Le istanze dovranno essere corredate da:

  • Copia dell’accordo individuale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • Verbale di conciliazione;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • Fotocopia di documento di riconoscimento valido.

In allegato vi inviamo i fac-simili di:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  • Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori c.d. salvaguardati.

Vi invitiamo a tenervi in stretto contatto con le coesistenti sedi della FNP CISL per assicurare ai colleghi interessati tutta l’assistenza possibile