Attività Dipartimento Sindacale

reperibilità

14 SETTEMBRE 2005

reperibilità

REPERIBILITA’

 

L’Azienda liquida l’indennità di cui all’art. 32 del CCNL comma IV.a) (reperibilità appunto) non in riferimento ad ogni singolo periodo, ma al totale dei periodi svolti durante il turno settimanale.

Con tale criterio tale indennità viene liquidata in misura uguale (una sola quota) sia a chi, ad esempio, ha svolto nella settimana più periodi di 4 o 5 ore, ma la cui somma è all’interno di 24 ore, sia a chi in quella settimana ha svolto un solo periodo di 3 o 4 ore. 

Abbiamo duramente criticato tale interpretazione che non rispetta ne lo spirito ne la lettura corretta della norma, ma anche in questo caso le posizioni sono stati inconciliabili. 

Anche in questo caso, congiuntamente all’ufficio legale, appronteremo le linee di tutela da offrire ai lavoratori coinvolti.