Attività Dipartimento Sindacale
indennità servizi viaggianti
14 SETTEMBRE 2005
indennità servizi viaggianti

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INDENNITA’ SERVIZI VIAGGIANTI |
L’Azienda intende riconoscere l’indennità di cui all’art. 67 CCNL, secondo comma non in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera uguale o superiore alle 8 ore, ma solo a coloro che svolgono funzioni di guida per almeno 8 ore.
Anche in questo caso, si tratta di una interpretazione scorretta della norma contrattuale perché, a nostro parere, la norma contrattuale definisce chiaramente che l’indennità è dovuta in presenza di 8 ore di prestazione totale e non riferita solo alla guida di mezzi meccanici.
A fronte delle nostre argomentazioni l’Azienda si è riservata su questo punto un ulteriore approfondimento. | | | |