Attività Dipartimento Sindacale

indennità servizi viaggianti

14 SETTEMBRE 2005

indennità servizi viaggianti

INDENNITA’ SERVIZI VIAGGIANTI

L’Azienda intende riconoscere l’indennità di cui all’art. 67 CCNL, secondo comma non in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera uguale o superiore alle 8 ore, ma solo a coloro che svolgono funzioni di guida per almeno 8 ore. 

Anche in questo caso, si tratta di una interpretazione scorretta della norma contrattuale perché, a nostro parere, la norma contrattuale definisce chiaramente che l’indennità è dovuta in presenza di 8 ore di prestazione totale e non riferita solo alla guida di mezzi meccanici.

A fronte delle nostre argomentazioni l’Azienda si è riservata su questo punto un ulteriore approfondimento.