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Sicurezza sul lavoro

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

03 AGOSTO 2007

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 
Misure  in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega  al  Governo  per il riassetto e la riforma della normativa in
materia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
La seguente legge:
 
                               Art. l.
(Delega  al  Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
    materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
 
1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
in  conformita'  all'articolo  117  della Costituzione e agli statuti
delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme di attuazione, e garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati, realizzando il
necessario  coordinamento  con  le disposizioni vigenti, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)  riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto
delle  normative  comunitarie  e  delle convenzioni internazionali in
materia,  in  ottemperanza  a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b)  applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro  a  tutti  i  settori  di  attivita' e a tutte le tipologie di
rischio,  anche  tenendo conto delle peculiarita' o della particolare
pericolosita'  degli stessi e della specificita' di settori ed ambiti
lavorativi,  quali  quelli  presenti  nella pubblica amministrazione,
come gia' indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma
1,  lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  (modificazioni,  nel  rispetto  delle
competenze  in  materia  di  sicurezza  antincendio come definite dal
decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 dicembre
2006,  nonche'  assicurando  il coordinamento, ove necessario, con la
normativa in materia ambientale;
c)  applicazione  della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza  sul  lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1)   misure  di  particolare  tutela  per  determinate  categorie  di
lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche  tipologie di lavoro o
settori di attivita';
2)  adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,
in  relazione  ai  rischi  propri  delle attivita' svolte e secondo i
principi  della  raccomandazione  2003/134/CE  del  Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d)  semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di
salute  e  sicurezza  dei  lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno

rispetto  dei  livelli  di  tutela,  con  particolare  riguardo  alle
piccole,  medie  e micro imprese; previsione di forme di unificazione
documentale;
e)  riordino  della  normativa  in  materia  di  macchine,  impianti,
attrezzature   di   lavoro,  opere  provvisionali  e  dispositivi  di
protezione   individuale,   al   fine   di   operare   il  necessario
coordinamento  tra  le  direttive  di  prodotto  e quelle di utilizzo
concernenti  la  tutela  della  salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f)  riformulazione  e  razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo  e penale, per la violazione delle norme vigenti e per
le  infrazioni  alle  disposizioni  contenute nei decreti legislativi
emanati  in  attuazione  della  presente  legge,  tenendo conto della
responsabilita'   e   delle   funzioni  svolte  da  ciascun  soggetto
obbligato,  con  riguardo  in  particolare  alla  responsabilita' del
preposto,   nonche'   della   natura   sostanziale  o  formale  della
violazione, attraverso:
1)   la   modulazione  delle  sanzioni  in  funzione  del  rischio  e
l'utilizzazione  di  strumenti  che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione  del  pericolo  da  parte dei soggetti destinatari dei
provvedimenti  amministrativi,  confermando e valorizzando il sistema
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2)   la   determinazione   delle   sanzioni   penali  dell'arresto  e
dell'ammenda,  previste  solo  nei  casi  in cui le infrazioni ledano
interessi  generali  dell'ordinamento, individuati in base ai criteri
ispiratori  degli  articoli  34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa,  con  previsione  della  pena  dell'ammenda  fino a euro
ventimila  per  le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a
tre  anni  per  le  infrazioni  di  particolare  gravita', della pena
dell'arresto  fino  a  tre  anni  ovvero  dell'ammenda  fino  a  euro
centomila negli altri casi;
3)  la  previsione  defila  sanzione ami-ninistrativa consistente nel
pagamento  di  una  somma  di  denaro  fino  ad euro centomila per le
infrazioni non punite con sanzione penale;
4)  la  graduazione  delle  misure  interdittive  in dipendenza della
particolare gravita' delle disposizioni violate;
5)  il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari  delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e
per  gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale,  i  diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento  ai  reati  commessi  con  violazione  delle norme per la
prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6)  la  previsione  della  destinazione degli introiti delle sanzioni
pecuniarie  per  interventi  mirati  alla  prevenzione, a campagne di
informazione  e  alle attivita' dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali;
g)  revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni  dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso
il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale; introduzione della
figura  del  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo;
h)  rivisitazione  e  potenziamento  delle  funzioni  degli organismi
paritetici,   anche   quali   strumento   di   aiuto   alle   imprese
nell'individuazione  di  soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale
delle  attivita'  e  delle politiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi
e   alla   promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche  sulle

disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonche'
ridefinizione  dei compiti e della composizione, da prevedere su base
tripartita  e  di  norma  paritetica  e nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione,   della   commissione   consultiva  permanente  per  la
prevenzione  degli  infortuni  e  l'igiene  del lavoro e dei comitati
regionali di coordinamento;
l)  valorizzazione,  anche  mediante  rinvio  legislativo, di accordi
aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei
codici  di  condotta  ed  etici  e delle buone prassi che orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m)  previsione  di  un  sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle
competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n)     definizione    di    un    assetto    istituzionale    fondato
sull'organizzazione  e  circolazione  delle informazioni, delle linee
guida  e  delle  buone  pratiche  utili a favorire la promozione e la
tutela  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, anche attraverso il
sistema  informativo  nazionale  per  la  prevenzione  nei  luoghi di
lavoro,  che  valorizzi  le  competenze  esistenti  ed  elimini  ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o)  previsione  della  partecipazione  delle parti sociali al sistema
informativo,  costituito  da  Ministeri, regioni e province autonome,
Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
lavoro  (INAIL),  Istituto  di  previdenza  per  il settore marittimo
(IPSEMA)  e  Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro   (ISPESL),   con   il   contributo  del  Consiglio  nazionale
dell'economia  e  del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del
medesimo  da  parte degli organismi paritetici e delle associazioni e
degli  istituti  di  settore  a  carattere  scientifico, ivi compresi
quelli che si occupano della salute delle donne;
p)  promozione  della  cultura  e  delle  azioni  di  prevenzione, da
finanziare,  a  decorrere  dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai
numeri  1)  e  2)  della  presente  lettera, a valere, previo atto di
accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma
780,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, accertate in sede di
bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:
1)  la  realizzazione  di  un  sistema di governo per la definizione,
tramite  forme  di  partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con  particolare  riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da
indirizzare,  anche  attraverso  il  sistema della bilateralita', nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2)  il  finanziamento  degli  investimenti  in  materia  di  salute e
sicurezza  sul  lavoro  delle  piccole,  medie e micro imprese, i cui
oneri  siano  sostenuti  dall'INAIL,  nell'ambito  e nei limiti delle
spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza   sul   lavoro  all'interno  dell'attivita'  scolastica  ed
universitaria  e  nei  percorsi  di  formazione,  nel  rispetto delle
disposizioni  vigenti  e  in  considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q)  razionalizzazione  e  coordinamento  delle  strutture  centrali e
territoriali   di   vigilanza   nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo  19  del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci
gli  interventi  di  pianificazione, programmazione, promozione della
salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare

sovrapposizioni,   duplicazioni   e   carenze   negli   interventi  e
valorizzando  le  specifiche competenze, anche riordinando il sistema
delle   amministrazioni  e  degli  enti  statali  aventi  compiti  di
prevenzione,  formazione  e controllo in materia e prevedendo criteri
uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r)  esclusione  di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice  subordinati  e  per  i  soggetti  ad  essi equiparati in
relazione  all'adozione  delle  misure relative alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s)  revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure
dirette a:
1)   migliorare   l'efficacia   della  responsabilita'  solidale  tra
appaltante  ed  appaltatore  e  il  coordinamento degli interventi di
prevenzione  dei  rischi,  con particolare riferimento ai subappalti,
anche  attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare
l'idoneita'  tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza
dei  lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la
partecipazione  alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici
e  per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico
della finanza pubblica;
2)  modificare  il  sistema di assegnazione degli appalti pubblici al
massimo   ribasso,  al  fine  di  garantire  che  l'assegnazione  non
determini  la  diminuzione del livello di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
3)  modificare  la  disciplina  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163,  prevedendo  che  i  costi  relativi alla
sicurezza  debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare  congrui  rispetto  all'entita'  e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t)  rivisitazione  delle  modalita'  di attuazione della sorveglianza
sanitaria,  adeguandola  alle  differenti modalita' organizzative del
lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al
criteri  ed  alle  linee  Guida  scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u)  rafforzare  e  garantire  le  tutele previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v)   introduzione   dello   strumento   dell'   interpello   previsto
dall'articolo  9  del  decreto  legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive  modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di  lavoro,  individuando  il  soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3.  1  decreti  di  cui  al presente articolo non possono disporre un
abbassamento  dei  livelli  di protezione, di sicurezza e di tutela o
una  riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle
loro rappresentanze.
4.  I  decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della  salute,  delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto
dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente
a  quanto  previsto  dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il
Ministro  per  le  politiche europee, il Ministro della giustizia, il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta'  sociale,  limitatamente a quanto previsto dalla lettera
l)  del  comma  2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi, a seguito di deliberazione

preliminare  del  Consiglio  dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei  deputati  ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi,  entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle  Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso  tale  termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri.  Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di  cui  al  presente  comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi  1 e 6 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dal  presente  articolo,  il  Governo  puo'  adottare,  attraverso la
procedura  di  cui  ai  commi  4  e  5,  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti medesimi.
7.   Dall'attuazione  dei  criteri  di  delega  recati  dal  presente
articolo,  con  esclusione  di  quelli di cui al comma 2, lettera p),
numeri  1)  e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi   della   presente  delega  le  amministrazioni  competenti
provvedono   attraverso   una  diversa  allocazione  delle  ordinarie
risorse,  umane,  strumentali  ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
 
        
      
                               Art. 2.
           (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio
                         dell'azione penale)
 
1.  In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio
colposo  o  di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con
violazione  delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale,   il  pubblico  ministero  ne  da'  immediata  notizia
all'INAIL  ai  fini  dell'eventuale  costituzione  di  parte civile e
dell'azione di regresso.
 
        
      
                               Art. 3.
                  (Modifiche al decreto legislativo
                     19 settembre 1994, n. 626)
 
1.  Al  decreto  legislalivo  19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3,  il  datore  di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione  dei  rischi che indichi le misure adottate per eliminare
le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto
di  appalto  o  d'opera.  Le  disposizioni  del presente comma non si
applicano  ai  rischi  specifici  propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter.  Ferme  restando  le  disposizioni  in materia di sicurezza e
salute  del  lavoro  previste  dalla disciplina vigente degli appalti
pubblici,   nei  contratti  di  somministrazione,  di  appalto  e  di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,
devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza
del   lavoro.   A  tali  dati  possono  accedere,  su  richiesta,  il
rappresentante   dei   lavoratori   di   cui  all'articolo  18  e  le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c)  all'articolo  18,  comma  2,  il  terzo periodo e' sostituito dal

seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma
eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.  L'elezione  dei  rappresentanti  per la sicurezza aziendali,
territoriali  o  di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione  collettiva,  avviene di norma in un'unica giornata su
tutto  il  territorio  nazionale,  come  individuata  con decreto del
Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori.  Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per
la  sicurezza,  su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione,  copia  del  documento  di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
nonche'  del  registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo
4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo i9, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  I  rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,
di  cui  all'articolo  18,  comma  2,  secondo periodo, esercitano le
attribuzioni  di  cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita'  produttive  del  territorio  o  del  comparto  di  rispettiva
competenza".
 
        
      
                               Art. 4.
           (Disposizioni in materia di salute e sicurezza
                        sui luoghi di lavoro)
 
1.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, previa
intesa  sancita,  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 6, della legge 5
giugno  2003,  n.  131,  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disciplinato  il  coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e
vigilanza  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai
comitati  regionali  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  27 del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, ed al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a)  nell'ambito  della  normativa gia' prevista in materia, i settori
prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza,  i  piani  di
attivita' ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b)  l'esercizio  di  poteri  sostitutivi  in caso di inadempimento da
parte di amministrazioni ed enti pubblici.
2.   Fino   all'emanazione   del  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
coordinamento  delle  attivita' di prevenzione e vigilanza in materia
di  salute  e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della
provincia  o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici
delle  amministrazioni  e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
3.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministero  della  salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  le  regioni,  le province autonome, l'INAIL, l'
IPSEMA,  l'ISPESL  e le altre amministrazioni aventi competenze nella
materia  predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei
rispettivi  archivi  informativi,  anche  attraverso  la creazione di
banche   dati  unificate  relative  ai  singoli  settori  o  comparti
produttivi,  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da
realizzare  utilizzando le ordinarie risorse economiche