• home
  • Lista news
  • Dettaglio: Persone disabili e lavoro: il quadro delle recenti modifiche legislative

Handycap

Persone disabili e lavoro: il quadro delle recenti modifiche legislative

02 DICEMBRE 2010

Persone disabili e lavoro: il quadro delle recenti modifiche legislative
 

Confederazione Italiana

Sindacati Lavoratori

Politiche Sociali e della Salute, Politiche di Cittadinanza,

Tutela, Promozione e Solidarietà Sociale

 

Roma 30 novembre 2010

Prot.49/SS/fc

A tutte le Strutture

 

Loro Sedi

 

 

 

 

Oggetto: Persone disabili e lavoro: il quadro delle recenti modifiche legislative

 

 

 

 

Cari amici,

 

negli scorsi mesi sono intervenute alcune modifiche, attraverso la via legislativa e le circolari ministeriali, che mutano la disciplina del diritto al lavoro dei disabili, la tutela delle discriminazioni anche a motivo della disabilità e il sistema delle agevolazioni lavorative a motivo di handicap grave.

 

Di seguito una sintesi delle principali, con i relativi riferimenti alle azioni messe in campo dalla Cisl:

 

  • Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (art.24 Legge 183/2010)

 

 

La disciplina dei permessi per lavoratori dipendenti che prestino assistenza a familiari o affini con handicap in situazione di gravità viene in parte direttamente modificata con l’articolo 24 del “Collegato lavoro”, con l’intento annunciato di restringere la platea dei beneficiari, ma con effetti reali di difficile valutazione.

 

In assenza di ricovero, potranno dunque ora fruire dei tre giorni di permesso mensile il genitore, il coniuge, o il parente o l’affine entro il secondo grado. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) potranno continuare a fruire dei permessi lavorativi solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti (termine, quest’ultimo, ambiguo, che dovrà essere oggetto di successive interpretazioni) o se i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

 

In direzione opposta va, invece, la cancellazione dei requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, in caso di non convivenza con la persona con disabilità. Tale previsione estende infatti significativamente i potenziali fruitori dei permessi.

 

Il principale rischio da scongiurare, per il quale la Cisl ha già chiesto al Governo di introdurre una clausola di salvaguardia, è che la concessione di permessi venga fortemente limitata non da tali modifiche legislative, ma a causa delle lungaggini e difficoltà connesse al riconoscimento o al rinnovo dell’“handicap in condizione di gravità”. Come più volte denunciato, anche di concerto con il Patronato  INAS, il difficile percorso di implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap – introdotte il 1 Gennaio 2010 - sta nei fatti già limitando fortemente il diritto delle persone disabili (compresi i malati oncologici) e dei loro familiari ad accedere a benefici e permessi loro assegnati dalla legge.

 

Rispetto al tema, è inoltre da segnalare l’emanazione da parte dell’INPS, con una Comunicazione interna del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i Dirigenti regionali INPS, delle “Linee Guida operative in invalidità civile” che comportano presunte applicazioni del dettato legislativo in senso fortemente restrittivo.

 

Il “Collegato lavoro” stabilisce, inoltre, che entrambi i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni potranno avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese, come già operativamente accadeva. E che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina non più al proprio domicilio, ma a quello della persona da assistere.

 

 

  • Rafforzamento dei controlli e monitoraggio dei permessi lavorativi (art.24 Legge 183/2010)

 

Vengono rafforzati i poteri di datore di lavoro ed Inps in merito all’effettuazione di controlli, che potranno essere inerenti esclusivamente a: certificazione di handicap con connotazione di gravità, autocertificazione del grado di parentela, assenza di ricovero, non contemporanea fruizione dei permessi da parte di altri lavoratori per l’assistenza alla medesima persona con disabilità.

 

Viene definito per la PA l’obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi ex articolo 33, L. 104/1992, ai fini di un monitoraggio.

 

 

  • Delega al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (art.23 Legge 183/2010)

 

Il Governo entro sei mesi dovrà emanare decreti legislativi volti ad un riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili da lavoratori dipendenti.

 

L’esercizio della delega potrebbe rappresentare il contesto più idoneo per il recepimento delle numerose proposte della Cisl in tema di permessi e congedi per lavoratori con handicap o che si prendono cura di persone con handicap, oltre che per razionalizzare e semplificare i documenti da presentare come espressamente indicato, anche se dovrà muoversi entro il limite indicato dell’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sentite le parti sociali e previo parere della Conferenza Unificata.

 

  • Delega al riordino attraverso principi legati alla conciliazione famiglia/lavoro e all’implementazione dei servizi (art.46 Legge 183/2010)

 

Il Governo entro ventiquattro mesi dovrà emanare decreti legislativi volti ad un riordino della normativa vigente in materia di occupazione femminile, nel rispetto di principi e criteri direttivi, alcuni dei quali coinvolgono da vicino il tema dell’handicap e non-autosufficienza e sono nello specifico:

 

-                      incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere regimi di orari flessibili legati alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, compresa la cura di bambini e familiari non-autosufficienti;

 

-                      rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della legge 53/00 (che, nella innovata formulazione contenuta nell’art.38 della legge 69/09, prevede finanziamenti a supporto della contrattazione che incentiva la conciliazione famiglia/lavoro rivolta a lavoratrici e lavoratori che abbiano carichi di cura verso bambini, soggetti disabili, non autosufficienti o affetti da documentata grave infermità), con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

 

-                      rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non-autosufficienti, in funzione di sostegno della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro.

 

La delega, in passato già prevista (cfr. Legge 247/07 attuativa del Protocollo per il Welfare) ma mai esercitata, offre ancora una volta la chance di fornire ulteriori e innovati strumenti a sostegno della concertazione sociale e contrattazione di secondo livello per l’equilibrio dei tempi tra famiglia e lavoro.

 

 

  • Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia” nelle pubbliche amministrazioni (art. 21 Legge 183/2010)

 

 

Il “Collegato lavoro” introduce nelle Pubbliche Amministrazioni la costituzione di un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere per chi lavora e contro le discriminazioni” che unisce le competenze previste da legge e contrattazione dei Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno mobbing, creando così un unico organismo con competenze variegate verso tutte le tipologie di discriminazione, anche quelle legate alla disabilità.

 

L’obiettivo generale è infatti quello di garantire la parità e le pari opportunità, nonché l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua nei vari settori di accesso al lavoro, trattamento e condizioni di lavoro, formazione professionale, promozioni e sicurezza sul lavoro.

 

Le Pubbliche Amministrazioni sono con la norma chiamate esplicitamente a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e ad eliminare ogni forma di violenza morale o psichica.

 

Il Comitato mantiene la composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità.

 

 Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata entro novanta giorni dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

 

 

  • Rischio di diminuzione dei posti di lavoro riservati alle persone disabili ex legge 68/99 a causa di un'applicazione non chiara delle Legge 126/2010 sulle missioni militari all'estero

 

Abbiamo chiesto al Ministro Sacconi e alla Commissione “Affari Sociali” della Camera l’emanazione di un’interpretazione autentica della previsione legislativa contenuta nel comma 7 dell’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito con modificazione nella Legge 3 agosto 2010, n. 126.

 

Le diverse richieste di chiarimenti avanzate da Centri per l’impiego del territorio italiano hanno, infatti, palesato il rischio che la maggiore tutela rivolta a orfani e vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e di soggetti ad essi equiparati come i superstiti delle vittime sul lavoro, venga computata a scapito, e non in aggiunta, alle quote riservate per le persone disabili ex art.3 legge 68/99.