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Mercato del Lavoro

ex ctd ricorrenti cosa fare come fare domande e risposte

01 FEBBRAIO 2006

ex ctd ricorrenti cosa fare come fare domande e risposte

Ex Ctd Ricorrenti – Cosa fare Come Fare – Domande e Risposte

 

Come è strutturato l’accordo?

L’accordo è strutturato in due parti 

A chi si applica la prima parte?

Si applica a coloro che, alla data del 13.01.2006, prestavano attività lavorativa in Azienda per effetto di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato.

Da la possibilità di consolidare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante una conciliazione  con l’azienda, con i contenuti specificati nello stesso accordo. 

A chi si applica la seconda parte?

Si applica a coloro che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato (non riguarda gli interinali)  con Poste S.p.A tra il 1.07.1997 il 31.12.2005,  e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

-          non hanno intrapreso azione legale

-          hanno intrapreso azione legale e sono in attesa di sentenza

-          hanno intrapreso azione legale ed  hanno perso la causa. 

Da la possibilità di essere  inseriti in una graduatoria da cui attingere per le esigenze lavorative sia  stabili(nazionale) che flessibili (regionale).  

Qual è il presupposto per aderire all’accordo?

Presupposto indispensabile per avvalersi degli effetti dell’Accordo, in entrambe le situazioni rappresentate, è la dichiarazione dell’interessato contenente l’esplicita manifestazione dell’intenzione di aderire all’Accordo alle condizioni dallo stesso previste.  

Cosa deve fare chi alla data del 13 gennaio 2006 prestava servizio in seguito a sentenza favorevole?

Le persone interessate dovranno inviare alla rispettiva funzione Risorse Umane Regionale entro il 14 marzo 2006 una raccomandata A/R comunicando:  

·   la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo nonché l’impegno del lavoratore a rinunciare al contenzioso in essere con la Società ed a restituire il trattamento economico liquidato dall’Azienda per effetto della sentenza e a qualsiasi titolo ricevuto;

  • i propri dati anagrafici e riferimenti logistici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, n. telefono);
  • l’organizzazione sindacale cui  aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale.

Si fornisce, in allegato, un esempio di dichiarazione di adesione (All. 1) 

La Raccomandata è vincolante?

No, manifesta unicamente la volontà di aderire all’accordo 

Dopo l’invio della raccomandata? 

L’azienda verificherà il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo e contatterà l’interessato, insieme al responsabile sindacale prescelto fornendo ogni spiegazione utile in ordine al testo del verbale di accordo proposto e per concordare la restituzione delle somme percepite per effetto della sentenza.

Una volta concordati in maniera ufficiosa i termini dell’accordo l’Azienda provvederà a convocare in maniera ufficiale, tramite raccomandata ( allegato 2), il lavoratore presso l’ufficio provinciale dell’associazione industriale di riferimento (confindustria).

Si fornisce modello di convocazione – All 2,  corredato della bozza di verbale di conciliazione – All. 3).

Si riportano, in allegato, le griglie di riferimento per la restituzione dei soldi, da verificare in relazione alla specificità di casi particolari. 

Cos’è il Verbale di Conciliazione?

E’ l’atto con cui le parti sottoscrivono l’intesa. Il lavoratore si impegna a rinunciare al proseguimento dell’azione legale ed a restituire i soldi percepiti in base alla sentenza. L’azienda garantisce l’assunzione a tempo indeterminato, con il mantenimento della sede attuale di lavoro, funzioni svolte, tipo di contratto (Part time tempo pieno). 

Quando il lavoratore dovrà firmare il verbale di conciliazione?

Alla data indicata nella raccomandata di convocazione (all. 2) l’Azienda ed il lavoratore (accompagnato dal proprio sindacalista a cui ha rilasciato delega, che dovrà essere preventivamente accreditato presso l’ufficio provinciale del lavoro si incontreranno presso la sede provinciale dell’associazione industriale confindustriale per la sottoscrizione dell'accordo, che sarà successivamente registrato presso l’ufficio provinciale del lavoro. 

Chi altro può avvalersi dell’accordo?

Possono avvalersi dell’accordo (parte prima) anche: 

A)   I lavoratori destinatari di un provvedimento giudiziale di riammissione in servizio, emesso fino alla data del 13.01.2006 e non ancora portato ad esecuzione. (non ancora assunti)

B)  I lavoratori riammessi in servizio ed operanti in Azienda al 13.01.2006 che debbano essere estromessi in ragione di un provvedimento giudiziale emesso fino alla data del 13 gennaio 2006 ma non ancora portato ad esecuzione dalla Società;

C) I lavoratori riammessi in servizio ed operanti in azienda al 13.01.2006 a seguito della sospensione dell’esecutività della sentenza di estromissione, in attesa della definizione del giudizio di Cassazione 

Nel caso A) cosa accade?

In tale caso si dovrà procedere alla formale riammissione in servizio dell’interessato con la convocazione e lo svolgimento del colloquio finalizzato all’assunzione.  

Contestualmente allo svolgimento del colloquio finalizzato alla riammissione, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi dell’accordo del 13.01.2006, alle condizioni indicate.  

Il lavoratore dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo entro 10gg dalla data di effettuazione della riammissione. 

Nei casi B e C)?

In questi casi essendo il lavoratore in servizio alla data del 13 gennaio può comunque  usufruire della prima parte  dell’accordo e, pertanto, nel caso intenda aderire, dovrà inviare la raccomandata entro il 14 marzo.

Se l’Azienda lo convoca per l’estromissione  prima del 14 marzo verificherà se il lavoratore ha già inviato la raccomandata per aderire all’accordo. Se non l’ha fatto, essendo ancora nei termini per farlo, gli chiederà se intende farlo in quella occasione.

Se il lavoratore non ha aderito e non intende farlo, provvederà a completare le procedure di estromissione.(Licenziamento)

Se, invece, il lavoratore ha già manifestato, o manifesta in quella occasione (entro il 14 marzo) la volontà di aderire all’accordo,  verrà ammesso con riserva a continuare la propria attività lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti economici tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle competenti sedi, del verbale di conciliazione di cui al punto 1) dell’accordo.

Se la convocazione avverrà, invece, dopo il 14 marzo l’Azienda si limiterà a chiedere se, entro quella data, l’interessato ha manifestato la volontà di aderire, in tal caso si regolerà come al punto precedente, in caso contrario completerà le procedure di estromissione.

Quale assistenza ha il lavoratore per l’espletamento delle procedure?

L’azienda garantisce  l’assistenza  previdenziale e fiscale  agli aderenti all’accordo, in particolare, il necessario supporto nella fase preliminare alla sottoscrizione dei verbali individuali di accordo con particolare riferimento alla somma complessiva da restituire. Si riportano, in allegato, le griglie di riferimento per la restituzione dei soldi, da verificare in relazione alla specificità di casi particolari.)

L’azienda è disponibile a fornire – su espressa richiesta degli interessati – consulenza ed assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria e nella gestione dei rapporti con gli Enti competenti per i profili di carattere fiscale e previdenziale. 

Come si svolge la fase di conciliazione? All. 3

In tale fase saranno presenti:

un rappresentante dell’Azienda munito di procura;

il lavoratore interessato;

un rappresentante sindacale cui l’interessato ha conferito  il mandato. 

Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire il mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali. 

Parte seconda dell’accordo: 

Cosa deve fare – per entrare in graduatoria - chi ha prestato servizio in qualità di CTd tra il 1.07.1997 e il 31.12.2005 e non ha intrapreso azione legale o è  in attesa di sentenza o ha  perso la causa?

Le persone interessate ad entrare in graduatoria dovranno inviare una raccomandata A/R, entro il 15 maggio 2006, alla struttura DCRUO - Relazioni Industriali - viale Europa 175, 00144 Roma, comunicando:  

la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo ai fini dell’inserimento nella graduatoria nazionale; 

i propri dati anagrafici e riferimenti logistici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, n. telefono); 

l’indicazione dei periodi lavorati con contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005; 

l’organizzazione sindacale cui  aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale; 

la propria eventuale disponibilità a prestare attività con contratto a tempo determinato, comunicando in tal caso la regione prescelta. 

Si fornisce, in allegato, un esempio di dichiarazione di adesione (All. 4) 

Dopo aver inviato la raccomandata?

L’azienda verificherà l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall’Accordo (esistenza di almeno un contratto a tempo determinato a far tempo dal 1/07/1997 e fino al 31/12/2005) 

Successivamente gli interessati verranno convocati direttamente presso la competente sede territoriale dell’Associazione Industriali per la formalizzazione del verbale di conciliazione in sede sindacale - vedi modello di convocazione – All 5,  corredato della bozza di verbale di conciliazione – All. 6           All. 7          All. 8. 

Nella fase di conciliazione?

La conciliazione sarà formalizzata in sede sindacale All. 3       All.4       All.5 

In tale sede saranno presenti: 

un rappresentante dell’Azienda munito di procura;

il lavoratore interessato;

il rappresentante sindacale cui l’interessato ha conferito mandato. 

Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali.  

Dopo aver aderito all’accordo? 

Il nominativo verrà inserito in una graduatoria su base nazionale redatta secondo i  criteri più avanti indicati.. 

Quali sono i criteri di punteggio della graduatoria?

Il criterio principale è l’anzianità di servizio prestata: tale criterio verrà calcolato conteggiando i giorni, ricadenti nell’arco  temporale 1° luglio 1997 – 31 dicembre 2005, relativi ad  ogni contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fino al 31/12/2005 nonché dei giorni relativi al rapporto “di fatto” eventualmente intercorso per effetto di una sentenza poi riformata in appello. 

In caso di parità di punteggio di anzianità di servizio?

Laddove dovessero risultare casi di parità in ordine all’anzianità di servizio verrà data precedenza a coloro che abbiano il maggior punteggio relativo ai carichi di famiglia. 

Quali sono i carichi di famiglia?

I carichi di famiglia sono:

   famiglia monoparentale                                punti 10

   coniuge o in assenza primo figlio a carico        punti 7

   ciascun figlio fino a anni 8                             punti 6

   ciascun figlio da anni 9 a anni 18                    punti 5

   genitore a carico                                         punti 3

In caso di ulteriore parità?

Nel caso l’esito della elaborazione della graduatoria in base ai criteri sopra indicati in ordine di priorità, dovessero risultare casi di parità di condizioni/punteggio, verrà data la precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica.